Newsletter n. 85 (22/2016)

Corrispondenza tra difensore e cliente detenuto presso alla Farera – Lettera ai Magistrati ticinesi quo al rinvio di udienze concomitanti con il picchetto penale e la consulenza giuridica OATI

1) Disposizioni riguardanti la corrispondenza epistolare tra difensore e cliente detenuto presso il carcere giudiziario La Farera in regime di carcerazione preventiva.
Al fine di garantire la tutela del segreto nel rapporto avvocato-cliente e nel contempo scongiurare la possibilità di abusi da parte di terzi, i difensori che vorranno scrivere ai loro patrocinati detenuti in regime di carcerazione preventiva (e dunque con corrispondenza sottoposta a censura) dovranno inviare al carcere giudiziario la busta destinata al loro difeso all’interno di una seconda busta, con una lettera d’accompagnamento firmata in originale dall’avvocato. A difetto di tale modalità ogni busta apparentemente proveniente dal difensore del detenuto sarà ritornata chiusa al mittente, con l’indicazione della procedura corretta da seguire. Se una lettera di un avvocato dovesse venire aperta in quanto non identificata come tale sulla base della busta, essa sarà consegnata al destinatario; l’avvocato mittente sarà avvertito dell’episodio e invitato a seguire la procedura prevista.
Il Consiglio dell’Ordine invita tutti gli avvocati con patrocinati in detenzione presso la Farera a voler prendere debita nota e seguire tali indicazioni. Esse sono definite nello scritto inviato l’8 novembre 2016 dal Ministero pubblico alle Strutture carcerarie cantonali.
Cliccando sul sito qui sotto è possibile scaricare tale lettera.

2) Lettera OATi ai Magistrati del Canton Ticino concernente il rinvio di udienze di avvocati iscritti al Servizio di picchetto penale e al Servizio di Consulenza giuridica.
In allegato trovate la lettera che sarà spedita nei prossimi giorni ai Magistrati del Canton Ticino dal presidente dell’OATi al fine di renderli attenti dell’opportunità di accogliere le richieste di rinvio delle udienze nel periodo di picchetto degli avvocati iscritti al Servizio di picchetto penale e al Servizio di Consulenza giuridica.
Il Consiglio dell’Ordine ricorda che nel periodo di picchetto penale gli iscritti al Servizio devono essere sempre reperibili e potersi presentare entro un’ora al massimo dalla chiamata della Polizia o del Magistrato. Ciò comporta per l’avvocato l’impossibilità di assumere altri impegni lavorativi di ostacolo al suo servizio, e l’obbligo di chiedere il rinvio di udienze o altre incombenze che fossero indette nel periodo di picchetto. Ad esclusione, evidentemente, di quelle pertinenti alla procedura derivante dalla nomina quale avvocato di picchetto.
Il Consiglio dell’Ordine invita a rispettare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti dall’iscrizione ai servizi di picchetto penale e di consulenza giuridica e a segnalare altri eventuali episodi di ostruzione al buon funzionamento degli stessi, ad esempio il mancato rispetto del principio dell’adeguata rotazione nella designazione dell’avvocato della prima ora e nell’attribuzione delle difese penali d’ufficio; “adeguata rotazione” sancita nel Regolamento sull’organizzazione del picchetto penale, sull’attribuzione delle difese penali d’ufficio e sulla designazione dell’avvocato della prima ora. Detto regolamento è scaricabile cliccando sul link qui sotto.
Il Consiglio dell’Ordine invita i suoi iscritti a non voler, di principio, accettare le designazioni e le attribuzioni proposte a scapito degli avvocati di picchetto e a segnalare al Consiglio dell’Ordine tali episodi.
Cliccando sul sito qui sotto è possibile scaricare la lettera inviata il 16 novembre 2016 dal presidente dell’OATI ai Magistrati del Canton Ticino.

Annessi a NS 85-16-11-2016 3

Regolamento picchetto penale (modifica 2012)