Newsletter n. 93 (04/2017)

La firma elettronica – Modifiche legislative entrate in vigore il 1° gennaio 2017.
Il 1° gennaio 2017 sono entrate in vigore in Svizzera, fra altre norme, la revisione totale della legge federale sulla firma elettronica (FiEle) e dell’ordinanza sulla firma elettronica (OFiEle), nonché alcune altre norme riguardanti la firma elettronica nell’ordinamento giuridico generale.
Fra dette nuove norme ve ne sono alcune che interessano, in particolare, coloro i quali utilizzano la firma elettronica per firmare dei documenti in formato elettronico, vale a dire anche gli avvocati.
L’art.14 cpv. 2bis del codice delle obbligazioni ha il nuovo testo qui di seguito trascritto:
“La firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica è equiparata alla firma autografa. Sono fatte salve le disposizioni legali o contrattuali contrarie.”.
L’aggiunta “…corredata di una marca temporale qualificata…” non è cosa da poco.
In effetti, contrariamente a prima dell’entrata in vigore della testé citata novella legislativa, la firma elettronica qualificata (quale quella, ma ve ne sono altre, generata utilizzando la tessera di membro della Federazione svizzera degli avvocati) apposta su di un documento elettronico era di per sé equiparata alla firma autografa del firmatario.
Tali requisiti di validità sono stati aumentati (e non di poco) con effetto il 1° gennaio 2017, giacché al requisito della firma elettronica qualificata è stato aggiunto quello di una marca (recte: marcatura) elettronica qualificata (TSA).
Di cosa si tratta? Il documento “TimeStamp e firma elettronica qualificata”, di Swiss Sign, raggiungibile cliccando sul link https://postsuisseid.ch/images/stories/Pdf/161213-Update_ZertES_IT.pdf, fornisce tutte le informazioni al proposito necessarie.
Attenzione, pertanto, la firma elettronica qualificata apposta sui documenti elettronici da sola non basta più per essere equiparata a quella autografa: occorre munire il documento elettronico anche di una marcatura temporale qualificata.
I documenti generati con l’applicativo dell’Amministrazione federale eGovLocalSigner (https://www.e-service.admin.ch/wiki/display/openegovdocit/LocalSigner+Download) firmati elettronicamente sono muniti della chiesta marcatura temporale qualificata, di modo che non è, al proposito, necessario apportare altro ai documenti firmati elettronicamente al fine di renderli conformi al nuovo testo dell’art. 14 cpv. 2 bis del codice delle obbligazioni.
Coloro i quali, invece, utilizzano Adobe per firmare elettronicamente i loro documenti elettronici possono aggiungere la marcatura temporanea qualificata all’applicativo seguendo le semplici istruzioni riportate (ad esempio) nel documento scaricabile cliccando sul link: https://www.quovadisglobal.ch/Support/SuisseID%20Signing%20Service.aspx, del quale, purtroppo, non esiste una versione in lingua italiana,
L’art. 130 del codice di procedura civile ha il nuovo testo qui di seguito trascritto:

“Gli atti di causa devono essere trasmessi al giudice in forma cartacea o elettronica.
Devono essere firmati.
In caso di trasmissione per via elettronica, l’atto scritto deve essere munito di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 2016 sulla firma elettronica.
Il Consiglio federale disciplina:
a. il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati;
b. le modalità di trasmissione;
c. le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.”
È interessante rilevare che esso non preveda che la firma elettronica del mittente sia corredata di una marcatura temporale qualificata. Altrettanto interessante è, per gli avvocati, il riferimento fatto dal legislatore alla summenzionata lett. c, ove è fatto accenno al presupposto degli eventuali problemi tecnici per pretendere, da parte del ricevente, l’invio di copie cartacee degli invii elettronici fatti in precedenza.
L’amministrazione ha messo a disposizione degli utenti un applicativo che permette di accertare se i documenti firmati elettronicamente siano, o no, conformi alle leggi in questione. Si tratta dell’app “Verificator”, scaricabile cliccando sul link. www.validator.ch.
Occorre, al proposito, selezionare, nell’applicativo: “Firma qualificata ed orodatata FiEle”, caricare il file con il documento da controllare, digitare invio e attendere pochi secondi. Sarà generato un rapporto di verifica della validità della firma elettronica molto chiaro, sia in senso positivo, sia in senso negativo.
Un’ultima chicca per gli appassionati di informatica.
I documenti che hanno “passato l’esame di Verificator” sono conformi alle sole leggi svizzere. A livello interno ciò potrebbe bastare.
Ma non soddisfano le norme dell’EU al proposito, che presuppongono dei requisiti più elevati.
Le norme svizzere prevedono, infatti, che il formato della firma elettronica validante sia di tipo “PAdES-BASIC”, mentre i requisiti dell’EU prevedono il formato “PAdES-BES”.
Coloro i quali fossero interessati a rendere i propri documenti firmati elettronicamente conformi sia alle norme svizzere, sia a quelle europee, potranno intervenire nelle preferenze di Adobe e impostare lì il cambiamento dallo standard da “BASIC” a “BES” modificando l’opzione in “Equivalente in CAdES”: Come spiegato nel documento annesso “Adobe – Cambiamento firma standard da BASIC a BES”, in lingua italiana, scaricabile cliccando sul link: http://oati.ch/dam/oati/allegati-newsletter1/Adobe—Cambiamento-firma-standard-da-BASIC-a-BES.pdf.
Sono a disposizione per aiutare chi ne avesse necessità in questo campo forse un po’ ostico per gli avvocati, ma interessante su vari fronti, non ultimo quello ludico.
avv. Roberto Valsangiacomo, presidente commissione informatica OATi