Modifica della prassi remunerativa nelle difese penali d’ufficio con gratuito patrocinio

Modifica della prassi remunerativa nelle difese penali d’ufficio con gratuito patrocinio

Gentili Colleghe e Colleghi,

Nell’ambito dell’ultima revisione del Codice di Procedura Penale, il cui testo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024, l’art. 135 cpv. 2 relativo alla retribuzione del difensore d’ufficio è stato parzialmente modificato e ha ora il seguente tenore:
Il pubblico ministero o l’autorità giudicante stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d’ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.”
Nella prassi sinora seguita dal Ministero Pubblico del Canton Ticino, nei mandati di patrocinio d’ufficio di lunga durata al difensore era data la possibilità di emettere delle note d’onorario intermedie, che venivano tassate (in modo definitivo) dal Magistrato titolare del procedimento.
Con una sentenza del 20 agosto 2024, che trovate qui allegata in forma anonimizzata, la Corte dei reclami del Tribunale d’Appello ha stabilito che tale prassi non è conforme al nuovo testo dell’art. 135 cpv. 2 CPP, rendendo con ciò necessario modificare il regime retributivo relativo alle difese d’ufficio.
In futuro, se sono adempiute le condizioni previste dalla norma in oggetto il difensore avrà pertanto la possibilità di chiedere il versamento di acconti sulle prestazioni svolte, il cui importo viene fissato (in base a una valutazione approssimativa della richiesta) dal Magistrato che dirige il procedimento. Al termine del procedimento gli acconti ricevuti vengono imputati sull’ammontare della nota d’onorari che copre l’intera durata del mandato, e che sarà a tale momento (e solo allora) sottoposta a tassazione.
Il nuovo art. 135 cpv. 2 CPP non specifica cosa vada inteso per “lunga durata”, né quali siano gli altri motivi che legittimano la richiesta di acconto del difensore d’ufficio. Nella prassi applicata nei Cantoni che hanno già modificato il regime retributivo, quale criterio alternativo alla durata del procedimento è stata identificata l’entità delle prestazioni svolte dal difensore, che può raggiungere importi rilevanti in anche un lasso di tempo relativamente breve.
Di concerto con il Ministero Pubblico è stato convenuto che, scostandosi dalla prassi più restrittiva vigente in altri Cantoni e per coerenza con quella sinora seguita, acconti per le prestazioni già svolte potranno essere chiesti dal difensore d’ufficio, alternativamente, dopo sei mesi dalla nomina o quando è raggiunto un tetto di onorari e spese di almeno CHF 5’000.–. Per evitare il rischio di richieste di rifusione in caso di decurtazione al momento della tassazione della nota professionale complessiva alla fine del procedimento, gli acconti verranno versati nella misura del 75% dell’importo richiesto.
Le decisioni sull’erogazione di acconti al difensore d’ufficio saranno impugnabili mediante reclamo solo se negative (per mancanza dei presupposti di legge), mentre l’eventuale, parziale riduzione della richiesta di acconto non sarà impugnabile, rientrando nel potere di apprezzamento riconosciuto al Magistrato inquirente dall’art. 135 cpv. 2 CPP.
Con il Ministero Pubblico è stato concordato che il nuovo regime retributivo si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025. Eventuali note intermedie che dovessero essere presentate al Ministero Pubblico prima di tale data continueranno pertanto ad essere tassate come sinora.
Nel ringraziarvi per aver preso nota di quanto precede cogliamo l’occasione per porgervi i più cordiali, collegiali saluti.

Per il Consiglio OATI

Andrea Lenzin
(Presidente)