Esercizio dell’avvocatura

esercizio 
dell'avvocatura

L’esercizio dell’avvocatura consiste nel consigliare e nell’assistere il proprio cliente rispettando i propri obblighi di diligenza e fedeltà e osservando il segreto professionale.

Rappresentanza, iscrizione e patente cantonale

L’esercizio dell’avvocatura sottostà a diverse norme di carattere imperativo e deontologiche. Le leggi determinanti sono la Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61) e, a livello cantonale, la Legge sull’avvocatura (LAvv; RL 951.100) e il relativo regolamento (RAvv; RL 951.110). Le norme deontologiche, da qualche tempo riconosciute e uniformate a livello svizzero, sono definite nel Codice svizzero di deontologia degli avvocati SAV-FSA (CSD).

In Ticino, unicamente gli avvocati iscritti nel Registro cantonale degli avvocati e quelli iscritti nell’Albo degli avvocati degli Stati membri UE e AELS possono esercitare la rappresentanza professionale in giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e penale (art. 2 cpv. 1 LAvv). Davanti ai tribunali civili e penali un avvocato detiene un monopolio, ossia il diritto di rappresentare e assistere una parte (art. 2 LLCA; art. 2 LAvv).

Per poter essere iscritto nel registro, l’avvocato dev’essere titolare di una patente (art. 7 LLCA).

I praticanti di uno studio di avvocatura nel cantone, iscritti nell’apposito elenco, sono ammessi a rappresentare e ad assistere le parti a precise condizioni (art. 2 cpv. 2 LAvv).

Inoltre, non essendovi più l’obbligo di far parte di un Ordine, non tutti gli avvocati iscritti nel relativo registro o albo sono anche membri dell’OATI.

Diligenza e fedeltà

Ai sensi dell’art. 1 CSD e dell’art. 398 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), l’avvocato esercita la sua professione con diligenza, con coscienza e in conformità all’ordinamento giuridico. Egli, inoltre, si astiene da tutto ciò che potrebbe intaccare la sua credibilità. Giusta l’art. 2 CSD, l’avvocato esercita la sua professione in piena indipendenza e stabilisce con il proprio cliente relazioni chiare. Egli esegue il mandato tempestivamente e informa il cliente sullo sviluppo dell’incarico affidatogli. L’avvocato è personalmente responsabile dell’esecuzione del mandato, indipendentemente dal fatto che sia stato affidato a lui personalmente o allo studio legale di cui fa parte.

Segreto professionale

L’avvocato è soggetto al segreto professionale. Egli è tenuto al massimo riserbo riguardo a ogni informazione di cui viene a conoscenza nello svolgimento del proprio mandato. Le regole principali sono contenute nell’art. 13 LLCA, nell’art. 398 CO e nell’art. 321 Codice penale svizzero (CP; RS 311.0).

Rispetto delle regole professionali

Un avvocato sottostà a norme di legge e di comportamento. Le numerose disposizioni sono regolate a livello cantonale e federale, nonché previste in codici deontologici svizzeri e internazionali.
Le regole professionali che un avvocato deve rispettare sono in particolare le seguenti:

  • esercita la professione con cura e diligenza;
  • esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità;
  • evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati;
  • può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità si limiti a fatti oggettivi e risponda ai bisogni d’informazione del pubblico;
  • prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s’impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all’onorario in caso di soccombenza;
  • dev’essere assicurato contro le conseguenze della sua responsabilità civile professionale secondo la natura e l’entità dei rischi connessi con la sua attività; la copertura assicurativa deve ammontare almeno a 1 milione di franchi all’anno; in luogo dell’assicurazione di responsabilità civile possono essere fornite garanzie equivalenti;
  • è tenuto ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto;
  • custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati;
  • all’atto dell’accettazione del mandato spiega al cliente i principi della fatturazione; lo informa inoltre regolarmente, o su sua domanda, circa l’importo degli onorari dovuti;
  • comunica all’autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono.

Le principali Norme sono elencate nella pagina ad esse dedicata.

Violazioni

Gli avvocati e gli avvocati praticanti che violano le norme di legge o quelle deontologiche incorrono a delle sanzioni. L’autorità di sorveglianza cantonale preposta ai sensi degli art. 7 LAvv e art. 14 LLCA è la Commissione disciplina, organismo indipendente dall’Ordine.